ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I servizi di linea delle autolinee regionali esercitate nel territorio della Regione Sicilia dalla SOCIETA’ AUTOLINEE LICATA S.A.L. Srl con sede in Agrigento in Via XXV Aprile 142 sono disciplinate dal presente regolamento di viaggio a cui rimanda la dizione “regolamento di viaggio in biglietteria” apposta nel biglietto di viaggio.

Con l’acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.

ART 2 – IL BIGLIETTO DI VIAGGIO

Il biglietto di viaggio dev’essere acquistato, prima dell’inizio del servizio, presso le biglietterie o i rivenditori autorizzati o a bordo dell’autobus direttamente dal personale aziendale viaggiante.

Il biglietto di viaggio e’ personale e documenta la conclusione del contratto di trasporto esclusivamente tra la societa’ che assicura il servizio (d’ora in poi chiamata anche vettore e l’acquirente del biglietto, per la tratta ivi indicata. L’obbligazione del vettore e’ differita al momento in cui deve avere inizio il servizio. Il vettore non � pertanto responsabile di eventuali furti, rapine, aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l’utente che accada all’interno delle biglietterie.

Il biglietto e’ personale, non e’ cedibile n� trasferibile. Per “tratta”; si intende la relazione cui si riferisce il biglietto di viaggio : essa verrA’ individuata attraverso l’indicazione della localita’ di partenza e di quella di destinazione.

Il viaggiatore, al momento del rilascio, e’ tenuto a verificare i dati contenuti nel biglietto, per evitare di incorrere nelle penalita’ previste in caso di variazioni. Il passeggero ha l’obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante del vettore.

Il passeggero che viene trovato a bordo dell’autobus sprovvisto del biglietto viaggio, e’ tenuto a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all’intera linea, aumentata di una penalita’ pari al 100 % della tariffa stessa.

I biglietti devono essere obliterati soltanto dal personale aziendale addetto al controllo. Il biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno ha validita’ per il solo giorno di emissione.

I titoli di viaggio che danno diritto ad un numero plurimo di viaggi (c.d. abbonamenti) riportano la data di scadenza e le condizioni aggiuntive di utilizzo.

Nessun rimborso e’ dovuto in caso di smarrimento, alterazione, distruzione del titolo di viaggio.

Non e’ possibile l’emissione di duplicati.

ART. 3 – ORARI

Tutte le informazioni presenti negli orari a stampa sono fornite con riserva di modifica e possono essere soggette a variazioni. Ogni informazione, pertanto, dovra’ essere confermata al momento dell’acquisto del biglietto.

ART. 4 – BAGAGLIO

Nel costo del biglietto di viaggio non e’ incluso alcun corrispettivo per il trasporto del bagaglio del passeggero, il quale viene svolto dal vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell’utenza, in appositi bagagliai incustoditi, limitatamente ad una valigia o pacco non eccedente 20 chilogrammi.

Il bagaglio al seguito deve essere deposto, a cura del passeggero stesso e sotto la sua personale responsabilita’, nel vano portabagagli dell’autobus.

Non si effettua il trasporto di pacchi, plichi, e colli per conto terzi o comunque non costituenti bagaglio al seguito.

Il vettore puo’ rifiutare le richieste di trasporto bagagli al seguito che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio, nonch� l�integrita’ dei bagagli degli altri passeggeri.

Ogni passeggero ha facolta’ di portare con s� nella cabina dell’autobus un piccolo bagaglio a mano di dimensioni compatibili con gli appositi alloggiamenti.

Non e’ consentito condurre a bordo dell’autobus bagagli ingombranti, armi, munizioni, materiale infiammabile o comunque pericoloso e/o nocivo. Non e’ consentito condurre a bordo dell’autobus merce di contrabbando o comunque illegale. Stessi divieti valgono per il bagaglio deposto nel vano portabagagli.

I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente e direttamente responsabili verso i terzi e verso le autorita’ competenti. La societa’ proprietaria dell’autobus, comunque, si riserva il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto da parte del passeggero.

Il vettore non risponde in alcuna maniera per la perdita del bagaglio, sia esso condotto dal passeggero all’interno della cabina dell’autobus (c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano porta bagagli.

Il bagaglio e’ incustodito : il vettore non e’ responsabile per i danni causati al bagaglio da parte del passeggero o per la natura particolare del bagaglio o per il suo imballaggio.

Il vettore non assume alcun obbligo di custodia o di vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva in capo al passeggero.

Il vettore risponde della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 100,00 per bagaglio, con un limite massimo di Euro 200,00 per passeggero.

I reclami per la perdita o l’avaria del bagaglio dovranno comunque essere fatti dal passeggero immediatamente all’arrivo al personale di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare denuncia alla pubblica autorita’, entro 10 giorni dalla fine del viaggio, alla Direzione della Societa’ che ha assicurato il servizio, sotto la propria personale responsabilita’ per le dichiarazioni ivi convenute.

ART. 5 – TRASPORTO ANIMALI

E’ consentito portare animali, contro il pagamento dell’intero biglietto, purch� di piccola taglia ed in appositi contenitori per tutta la durata del viaggio. Il trasporto degli animali puo’ essere limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell’autista, per esigenze legate al servizio.

I passeggeri che trasportano un animale al seguito sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati all’autobus, a cose o ad altri passeggeri. L’autista pu� chiedere , a chi porta con se un animale, in caso di disturbo, di abbandonare l’autobus, senza diritto ad alcun rimborso.

ART. 6 – CANCELLAZIONE, RITARDO, UNTERRUZIONE DEL VIAGGIO, RIMBORSI

Il vettore non assume nessuna responsabilita’ per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.

Se il servizio � interrotto per forza maggiore o per ordine dell’autorita’ pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla localita’ di partenza, e non al rimborso del biglietto.

Se il servizio e’ interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla localita’ di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.

Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volonta’ o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso n� ad alcuna prestazione.

Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Societa’ che assicura il servizio, quest’ultima non e’ comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.

Il vettore non e’ responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati dalla stessa o altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all’orario di arriv previsto.

ART. 7 – DOVERI DEL PASSEGGERO

Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l’autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla societa’ proprietaria dell’autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell’autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.

E’vietato fumare all’interno dell’autobus. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Il personale aziendale viaggiante non ammettera’ a bordo passeggeri in evidente stato di ebbrezza e che siano di disturbo alla regolarita’ del servizio, ricorrendo, se del caso, anche all’intervento delle forze dell’ordine.

Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri, rispondendone civilmente in caso di inottemperanza, qualora da tale inottemperanza derivasse danno al mezzo di proprieta’ della Societa’ o agli altri passeggeri.

Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumita’ propria e delle persone e/o delle cose sotto la sua custodia.

Il vettore non risponde dei danni provocati a s� o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento dell’utente illecito o comunque non conforme alle regole dell’ordinaria diligenza.

Il personale aziendale viaggiante � autorizzato a fare scendere dall’autobus (anche con l’intervento delle Forze dell’ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, senza che nulla possano pretendere a titolo di rimborso per il percorso ancora da effettuare, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo o al servizio.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sara’ competente il foro territoriale di Agrigento

ART. 9 – NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonch� la normativa di settore.

E’ facolta’ della Societa’ modificare ed integrare in qualsiasi momento il presente regolamento. Il regolamento aggiornato e vigente sara’ in ogni caso sempre a disposizione dell’utenza presso le biglietterie e presso i rivenditori autorizzati.

REGOLAMENTO REV 0 DEL 28/06/2006

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